Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46182/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal filed personally by defendant without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46182/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified lawyer. The defendant, Giuseppe Caprio, challenged a second-instance conviction for attempted aggravated theft without legal representation as required by the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such personal filings violate procedural rules and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Criminal appeals must be filed by a qualified lawyer; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal filing by accused qualified lawyer requirement Code of Criminal Procedure court costs and fine tentato furto furto di lieve entità furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRI° GIUSEPPE nato a TRANI il 03/02/1967 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Caprio Giuseppe propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 13 luglio