Italian Supreme Court dismisses criminal appeal filed personally by defendant without a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a qualified lawyer. The defendant, Giuseppe Caprio, challenged a second-instance conviction for attempted aggravated theft without legal representation as required by the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such personal filings violate procedural rules and ordered the defendant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Criminal appeals must be filed by a qualified lawyer; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRI° GIUSEPPE nato a TRANI il 03/02/1967 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Caprio Giuseppe propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 13 luglio