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Ordinanza — n. 46157/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissible factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46157/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gaetano Balsamo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the second-instance judgment confirming his conviction for aggravated theft, arguing for a retrial and alternative interpretation of evidence. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal errors, which fall outside the scope of the admissibility review in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific legal errors are inadmissible as they lack the requisite legal grounds for cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Cassation Admissibility Factual Complaints Aggravated Theft Evidence Re-evaluation reato flagrante indagine per furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO GAETANO nato a CARINI il 26/07/1975 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Balsamo Gaetano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589);

Considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del tentativo, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice ch merito;

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua i e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così de