Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of factual elements reserved for the trial court. The appellant argued that the second-instance judge erred in finding the material element of the crime despite insufficient proof, citing specific procedural articles. The court ruled that its jurisdiction is limited to legal errors, prohibiting any alternative assessment of evidence or factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533, Art. 192 comma 2 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, as such powers belong exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUDU VALENTIN CATALIN nato il 17/11/1988 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 7 dicembre 2020 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Gorizia del 27 marzo 2019, ha rideterminato la pena inflitta a Budu Valentin Catalin, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, cod. pen., in quella di mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 130,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge con riguardo agli artt. 533 e 192, comma 2, cod. proc. pen., per avere il giudice di secondo grado ritenuto sussistente il delitto contestato pur in carenza di adeguata prova della ricorrenza dell'elemento materiale. Il difensore ha depositato successiva memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas