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Ordinanza — n. 45826/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility regarding motivation and sentencing in peace court assault cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Siragusa Pietro and Francesco inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued the lower court's judgment lacked sufficient reasoning regarding the conviction for personal injuries and the sentencing. The court rejected these claims because appeals against peace court verdicts for such crimes cannot be filed based on defects in the reasoning or sentencing, and the statutory exclusion of punishability for minor offenses does not apply here.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. 274/2000: Appeals against peace court judgments for minor crimes are inadmissible if based on defects in the reasoning or sentencing.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility peace court jurisdiction defect in reasoning sentencing motivation minor offenses exclusion lesioni personali difesa penale aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
art. 52 cod. pen
275557); - che la censura di cui al terzo motivo, con la quale si eccepisce la violazione dell'art. 52 cod. pen., è genericamente articolata, in quanto meramente riproduttiva di deduzioni già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito, (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
pen., è genericamente articolata, in quanto meramente riproduttiva di deduzioni già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito, (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007
pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv.
Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIRAGUSA PIETRO nato a LERCARA FRIDDI il 22/01/1951 SIRAGUSA FRANCESCO nato a PALAZZO ADRIANO il 16/03/1982 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Termini Imerese ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace nei confronti di SIRAGUSA PIETRO e di SIRAGUSA FRANCESCO per il delitto di lesioni personali in danno di STRAZZANTI GIUSEPPE; - che il ricorso per cassazione proposto nell'interesse degli imputati dal loro comune difensore consta di sei motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che le censure di cui al primo e al secondo motivo, con le quali si denuncia il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della stessa, in quanto non espressive di difetti argomentativi così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non sono consentite, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che la censura di cui al terzo motivo, con la quale si eccepisce la violazione dell'art. 52 cod. pen., è genericamente articolata, in quanto meramente riproduttiva di deduzioni già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito, (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e, comunque, non è consentita in questa sede, giacché diretta a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie; - che le censure di cui al quarto e al quinto motivo, con le quali ci si duole dell'operata graduazione della pena e del difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, sono manifestamente infondate, posto che, avuto riguardo alla misura della pena-base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie; - che le censure di cui al sesto motivo sono manifestamente infondate, avendo il diritto vivente stabilito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587) - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novemb