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Ordinanza — n. 45818/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of specificity regarding counterfeit ID validity for exit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45818/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nunzio Visconti inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that a counterfeit identity card lacking the 'not valid for exit' stamping invalidated the crime under Article 497-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as a mere repetition of previous grievances without specific legal argumentation, noting the statute only requires the document to be valid for exit, not necessarily stamped.

Regesto Legislator

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Art. 497-bis c.p.; Art. 363 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the contested ground lacks specificity and merely reiterates previous grievances without providing new specific legal arguments regarding the statutory requirements for the crime.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity requirement reiteration of grievances counterfeit identity document Article 497-bis Penal Code documenti d'identità uso di false generalità inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 497-bis c.p.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a VISCONTI NUNZIO anche per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod.
Art. 363 c.p.p.
art. 497-bis cod. pen
265534); - che, comunque, il motivo è manifestamente infondato, non essendo dato comprendere quale sia la specifica rilevanza, ai fini dell'operatività della norma di cui all'art. 497-bis cod. pen., dell'apposizione sulla carta d'identità della clausola:

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548
Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548; Sez.
Sez. 5, n. 47563 del 13/10/2015, Rv. 265534
277548; Sez. 5, n. 47563 del 13/10/2015, Rv. 265534); - che, comunque, il motivo è manifestamente infondato, non essendo dato comprendere quale sia la specifica rilevanza, ai fini dell'operatività della norma di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTI NUNZIO nato a PALERMO il 21/11/1952 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a VISCONTI NUNZIO anche per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, perché la carta d'identità contraffatta non recava la stampigliatura «non valida per l'espatrio», è affidato a deduzioni prive di specificità, perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto (cfr. Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548; Sez. 5, n. 47563 del 13/10/2015, Rv. 265534); - che, comunque, il motivo è manifestamente infondato, non essendo dato comprendere quale sia la specifica rilevanza, ai fini dell'operatività della norma di cui all'art. 497-bis cod. pen., dell'apposizione sulla carta d'identità della clausola:

«NON VALIDA PER L'ESPATRIO», posto che la norma medesima esige soltanto che il documento d'identità sia valido per l'espatrio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. L Così deciso