Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for attempted theft due to lack of critical legal analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Menezes Simoes Thiago and Shatro Rrapo inadmissible. The court found that the appellants failed to provide a critical analysis of the lower court's reasoning regarding their criminal liability and sentencing discretion. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain a critical analysis of the lower court's reasoning; appeals lacking such analysis or attacking discretionary sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENEZES SIMOES THIAGO nato il 09/11/1981 SHATRO RRAPO nato il 14/02/1980 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- rilevato che Menezes Simoes Thiago e Shatro Rrapo ricorrono, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 04/10/2021, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso; - considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in punto di prova della loro responsabilità e di determinazione del trattamento sanzionatorio loro applicato, non sono scanditi da alcuna analisi critica delle argomentazioni - rassegnate dalla Corte territoriale nei limiti della logica plausibilità - poste a base della decisione impugnata, risultando, in tale guisa, oltre che del tutto aspecifici, anche articolati in spregio all'insegnamento impartito dal diritto vivente in materia di requisiti delle impugnazioni penali (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Rv. 268822); ciò, in disparte al rilievo che le censure formulate con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio non sono neppure consentite in questa sede, al cospetto di un esercizio del potere discrezionale del giudice esercitato in maniera per nulla arbitraria (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 16 novembre 2022 Il consigliere es