Italian Court dismisses appeals regarding defense nullity as inadmissible due to lack of standing and merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Medoro Angelo and Gheltu Ionel inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court erred in rejecting a preliminary plea of nullity concerning the violation of their right to defense. The court rejected this claim because the defense alleged a nullity affecting only a non-recalling co-defendant, lacking standing, and found the argument legally unfounded regarding the continuity of defense assistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 108 cod. proc. pen.; Appeals alleging nullity of defense rights are inadmissible when the alleged defect concerns exclusively a non-recalling co-defendant, as the appellant lacks standing and the legal premise regarding the continuity of defense assistance is incorrect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEDORO ANGELO nato a PESCARA il 27/06/1975 GHELTU IONEL nato a BIRLAD( ROMANIA) il 31/08/1983 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 11 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chieti in data 8 novembre 2019 nei confronti di Medoro Angelo e Gheltu Ionel, che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ha eliminato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato Medoro Angelo, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione preliminare di nullità per violazione del diritto di difesa, è inammissibile per carenza di interesse poiché la difesa eccepisce una nullità che riguarda esclusivamente la posizione di un imputato non ricorrente.
La censura è comunque manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assistito da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato (cfr.
Sez. 6, 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presid