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Ordinanza — n. 45653/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for assault and theft, citing generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45653/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by CYCJA ENDRI inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's partial reform of his sentence, arguing for an erroneous application of Article 62 of the Penal Code and a lack of specific reasoning regarding the minimum increase for continued offenses. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting that the lower court had adequately addressed the violence used against the victims and the specific circumstances of the case.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 628 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are generic and fail to confront the specific reasoning of the contested judgment regarding the denial of a mitigating circumstance or the increase for continued offenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal continued offenses penalty assault and theft charges Court of Cassazione Italy risarcimento alle vittime di reati azione civile reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen.; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n.
Art. 572 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 576 cod. pen.
Art. 577 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CYCJA ENDRI nato il 16/06/1987 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del capoluogo pugliese in data o8/1no22i ha rideterminato la pena che era stata inflitta a Cucja Endri riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, dei reati di cui agli artt. 572 commi primo e secondo cod. pen., 628 commi primo, secondo e terzo n. 3 bis, 3 quater cod. pen., 582, 576 comma primo nn. 2, 5. 5.1. cod. pen., 577 comma primo n. 1 e comma secondo cod. pen.; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed il vizio motivazionale in ordine al diniego del minimo aumento per l'applicazione della disciplina del reato continuato, sono manifestamente infondati e comunque articolati in termini generici non tenendo conto e non confrontandosi con il tenore ed il contenuto della sentenza gravata che, con riguardo al diniego della invocata attenuante, lungi dal limitarsi ad un astratto richiamo al principio di diritto, ha invece fatto riferimento alla concreta vicenda evidenziando come l'imputato avesse agito usando violenza nei confronti dei genitori che aveva peraltro privato dei telefoni cellulari onde impedire loro di chiedere aiuto tanto che la madre era stata costretta a scendere in strada per invocarlo (cfr., pagg. 3-4 della sentenza impugnata); il vizio di genericità riguarda anche la censura sull'omessa motivazione dell'aumento per la continuazione atteso che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la Corte non ha affatto omesso di rendere ragione della sua congruità facendo riferimento alla gravità delle lesioni personali patite dalle vittime (cfr., ivi, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i orna, il 15/11/2022 Il Consi iere Esten o