Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45604/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to precluded grounds and partial waiver of appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45604/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground for review was precluded by the appellate court's decision. The appellant had previously waived specific appeal grounds regarding generic mitigating circumstances, which the lower court then re-evaluated to reduce the sentence. Consequently, the Court held that it could not examine issues related to waived arguments, ruling the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: When an appellant partially waives appeal grounds, the decision becomes res judicata on those points, rendering subsequent cassation challenges on waived issues inadmissible and precluding the Court from raising them ex officio.

Parole chiave

Generato dall'IA
precluded grounds partial waiver res judicata cassation inadmissibility appellate waiver ricettazione partecipazione al reato recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 47698 del 18/09/2019, Amabile Pasquale, Rv. 278006 - 01
2 - , Sentenza n. 47698 del 18/09/2019, Amabile Pasquale, Rv. 278006 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO DOMENICA nato a BITONTO il 18/10/1974 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza con cui il Tribunale del capoluogo pugliese, in data 30.5.2019, aveva riconosciuto Domenica Maggio, unitamente ad altri, responsabile del delitto di ricettazione, ha ritenuto le già riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulla pur contestata recidiva rideterminando perciò il trattamento sanzionatorio e riducendo la pena; considerato che l'unico motivo di ricorso è precluso atteso che, come si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, il difensore del ricorrente, munito a tal fine di procura speciale, aveva rinunciato ai motivi di appello con esclusione di quello relativo alle attenuanti generiche che, difatti, sono state all'esito oggetto di rivalutazione in termini di prevalenza sulla contestata recidiva; la rinuncia parziale motivi d'appello ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi da essa attinti, risultando perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr,. ez. 2 - , Sentenza n. 47698 del 18/09/2019, Amabile Pasquale, Rv. 278006 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/11/2022 Il Consigliere Estensore il Presi