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Ordinanza — n. 45599/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mere complaints and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45599/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Agrosi's appeal against his fraud conviction inadmissible. The appellant argued against the conviction and the denial of mitigating circumstances, but the court found the first ground to be mere complaints lacking specificity. The second ground was rejected because the lower court provided sufficient reasoning regarding the defendant's criminal personality and prior record.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it consists solely of mere complaints without specific legal arguments or if the lower court's reasoning on mitigating circumstances and recidivism is sufficiently congruent.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints ground lack of specificity recidivism denial mitigating circumstances accusa di truffa abuso di carte-chèques divieto di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGROSI LUIGI nato a GROTTAGLIE il 28/09/1990 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Taranto, con sentenza del 10 settembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto del 23 settembre 2020 nei confronti di Agrosì Luigi, ritenuto responsabile per il delitto di truffa, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a fondamento della condanna per il delitto di truffa, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità e, comunque, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Questi, nella motivazione del provvedimento impugnato, ha valorizzato non solo la coincidenza delle generalità del venditore al momento della conclusione dell'acquisto e quelle riferite dal soggetto entrato in contatto con la persona offesa, ma anche la titolarità della carta poste pay su cui è stato effettuato il pagamento in capo all'odierno ricorrente, nonchè la mancanza di spiegazioni da parte di quest'ultimo sulla eventuale indisponibilità della carta. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie.

In particolare, a pagina 2, anche con riferimento all'esclusione della recidiva, la Corte territoriale ha sottolineato come i 39 precedenti specifici fossero evidentemente rappresentativi della personalità criminale e dell'abitualità della condotta del prevenuto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il Consigli re Estensore Il P