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Ordinanza — n. 45585/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaint lacking legal error or procedural violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45585/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a fraud conviction based solely on a different evaluation of evidence regarding the stolen funds. The court ruled that such factual disagreements are excluded from the scope of the admissibility review in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist merely of factual complaints or requests for a different evaluation of evidence without identifying specific legal errors or procedural violations.

Parole chiave

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cassation appeal factual complaint inadmissibility fraud conviction evidence evaluation legal error procedural violation falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINACI SERGIO nato a NARDO il 28/05/1965 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 30 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto del 27 novembre 2019 , che ha condannato Marinaci Sergio alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi di prova della responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è finalizzato ad invocare una diversa valutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

In particolare, a pagina 4, la Corte territoriale ha evidenziato la titolarità in capo all'odierno ricorrente del libretto postale su cui era stato effettuato il bonifico di oltre 15000, 00 euro provento della truffa. Considerato altresì che il ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co