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Ordinanza — n. 45396/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of reasoning and recidivism application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45396/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bad Moahde inadmissible regarding the criminal conviction for the offense under Article 337 of the Penal Code. The appellant argued for lack of reasoning on sentencing, unjust recidivism application, and omitted mitigating circumstances, but the Court found these grounds merely repetitive of issues already adequately examined by the Court of Appeal. Consequently, the Court upheld the conviction based on the established facts and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the grounds are generic and merely reproduce points already sufficiently examined by the Court of Appeal, which has logically assessed the gravity of the offense, the context, prior criminal record, and lack of repentance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of reasoning in judgment recidivism application review mitigating circumstances recognition Corte di Cassazione procedure recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAD MOAHDE nato il 16/10/1999 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bad Moahde; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. afferenti al difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, all'ingiustificata applicazione della recidiva e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generici, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello che ha evidenziato, con motivazione priva di fratture logiche, la gravità del fatto commesso alla luce delle modalità della condotta, del contesto in cui quest'ultima è maturata, dei plurimi precedenti penali e dell'assenza di qualsivoglia indice di resipiscenza e consapevolezza dell'imputato (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata), elementi che hanno consentito di apprezzare l'incrementata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18