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Ordinanza — n. 45360/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for contesting judge competence under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45360/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nibit Sallah inadmissible through a simplified procedure. The appellant challenged the preliminary judge's sentence, arguing that the monocratic judge lacked competence for direct citation offenses, but the court found no grounds for such a claim. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals must be based on specific grounds listed in law, and alleging a lack of judge competence is not among the permitted exceptions.

Parole chiave

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criminal procedure appeal judge competence objection simplified procedure inadmissible appeal direct citation offenses divieto di rappresentanza dell'avvocato limiti della competenza inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nibit Sallah, nato in Algeria il 3/7/1981 avverso la sentenza del 19/5/2022 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ferrara visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, non potendo essere dedotti, avverso la sentenza alla cui applicazione si è pervenuti con il consenso dell'imputato motivi diversi da quelli indicati dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e fra questi non è prevista la denuncia di qualsiasi vizio afferente alla competenza del giudice adito (e nel caso genericamente contestata sostenendo che per l'applicazione pena, in relazione ai reati a citazione diretta, sia il solo giudice monocratico;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consiglier re atore Il Presid