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Ordinanza — n. 45349/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on inadmissibility grounds for challenging court's factual assessment of criminal gravity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45349/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Trivigni's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Trivigni argued that the Court of Appeal failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code regarding his specific criminal history. The court rejected this, ruling that the lower court's evaluation of the threat's gravity and the defendant's prior record constituted a valid exercise of judicial discretion that could not be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal challenging the application of a non-prosecution cause is inadmissible if it merely introduces new censure on the appellate court's factual and gravity assessments without raising a specific legal error.

Parole chiave

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inadmissibility appeal non-prosecution cause judicial discretion criminal gravity assessment procedural costs condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Ritenuto che il motivo unico dedotto in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
art. 131-bis c.p
Ritenuto che il motivo unico dedotto in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIVIGNI LUIGI nato a RADDUSA il 14/07/1965 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo unico dedotto in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. introduce in modo inammissibile censure alle valutazioni di merito in ordine alla gravità del fatto, di cui la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione coerente alle risultanze probatorie, trattandosi di minacce di morte formulate da soggetto gravato da precedenti specifici; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/