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Ordinanza — n. 45331/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax evasion continuity due to lack of evidence for second evasion planning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45331/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Sabrina Menescaldi inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize continuity between two tax evasion instances, arguing for a specific legal application. The court rejected this claim because the appellant failed to provide evidence showing the second evasion was planned at the time of the first, noting the different motivations for her absences.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant merely repeats a ground already refuted by the appellate court without presenting new evidence or confronting the specific reasoning regarding the lack of proof for the continuity of tax evasion.

Parole chiave

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tax evasion continuity inadmissible appeal lack of evidence Cassation procedure procedural default motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENESCALDI SABRINA nato a MILANO il 09/10/1973 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Manescaldi Sabrina; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra le due evasioni oggetto di condanna risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello e manifestamente infondato visto che la decisione fa specifico riferimento all'assenza di allegazioni che deponessero per la preventiva programmazione della seconda evasione all'atto della commissione della prima, tenuto altresì conto dei differenti moventi che avevano spinto la donna ad abbandonare, nelle due occasioni, l'abitazione ove era ristretta; rilevato che la ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il