Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of effective comparison with lower court's reasoned findings on criminal recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Mr. Montassar Mrabet against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued against the appellate court's sanction based on criminal recidivism, but the court found the criticism generic and unsupported by effective comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the higher court fails to effectively compare its findings with those of the court of first instance, as judicial evaluations adequately and logically motivated are not subject to review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTASSAR MRABET nato il 15/07/1991 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio tenuto conto della ravvisata maggiore pericolosità criminale in ragione della ritenuta recidiva; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre