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Ordinanza — n. 45296/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding attempted extortion reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45296/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued for a defense of desistance, but the lower court had already reclassified the crime from attempted extortion to the lesser offense of arbitrary exercise of one's rights, maintaining the attempt configuration. Consequently, the court ruled that the appeal's core argument was invalid and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 393 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court's reclassification of a crime from a heavier to a lighter offense does not alter the fundamental nature of the attempt.

Parole chiave

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manifest unfoundedness criminal appeal inadmissibility attempted extortion arbitrary exercise of rights reclassification of crime procedural costs Cassazione ordinanza ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 393 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 393 c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI NICOLA nato a BARI il 10/09/1975 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo stata operata la riqualificazione del reato sul presupposto della immutata configurabilità del tentativo, attraverso la derubricazione del reato di tentata estorsione nel reato previsto dall'art. 393 c.p., atteso che il motivo di appello che verteva unicamente sulla pretesa difensiva di applicazione dalla fattispecie della desistenza non punibile è stato respinto proprio valorizzando la sussistenza dell'ipotesi del tentativo, seppure riferita non più al delitto di estorsione ma al meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11