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Ordinanza — n. 45029/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for receipt crime due to inadmissibility of new recidiva claim and rejection of prior arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45029/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for receipt of stolen checks, arguing against the court's finding of criminal intent and requesting a statutory mitigation that was denied based on the significant amount involved. The court rejected these arguments as already properly evaluated by lower courts and found the new claim regarding recidiva inadmissible because it was not raised during the appeal phase.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal containing new grounds not previously raised is inadmissible, and requests for statutory mitigation must be based on a comprehensive factual assessment of the crime's nature and the offender's personality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility receipt of stolen goods recidiva procedural defect statutory mitigation denial court costs and fine ricettazione favoreggiamento imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 3 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cremona, in data 31 gennaio 2014, nei confronti di Pettinato Carmine, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 3 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cremona, in data 31 gennaio 2014, nei confronti di Pettinato Carmine, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETTINATO CARMINE nato a ANDALI il 15/06/1960 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 3 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cremona, in data 31 gennaio 2014, nei confronti di Pettinato Carmine, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il ricorrente, dopo la presentazione del ricorso, ha fatto pervenire memoria in data 19 settembre 2022. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il delitto di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con logici argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha difatti escluso la configurabilità del delitto di furto, non ritenendo credibile la versione del ritrovamento casuale del blocchetto di assegni fornita dal prevenuto, e deducendo correttamente dal rinvenimento degli stessi nella sua disponibilità l'integrazione del delitto di ricettazione, stante la loro provenienza delittuosa;

Considerato che il secondo motivo di impugnazione, che censura la sentenza impugnata per la mancata concessione dell'attenuante ex art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., risulta manifestamente infondata, trattandosi di diniego legittimamente basato su una complessiva valutazione del fatto, e principalmente sull'entità dell'importo presente su uno degli assegni ricettati, certamente significativo, che rileva anche sotto il profilo delle modalità dell'azione, e sulla negativa personalità del prevenuto; Osservato che l'ultima doglianza, che contesta l'applicazione della recidiva, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr