Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating evidence outside appellate review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Jose Ignacio Castelluchio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding criminal liability, but the court found this argument extraneous to appellate review since the lower court had already adequately assessed the facts. Consequently, the request for civil party cost reimbursement was also rejected due to the appellant's lack of meaningful contribution to the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging a judgment on the merits is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of evidence or facts already sufficiently examined by the court of first instance without raising new legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLUCHIO JOSE' IGNACIO nato il 03/07/1981 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 20 aprile 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Imperia, in data 13 aprile 2018, nei confronti di Castelluchio Josè Ignacio, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che ha difatti puntualmente ricostruito la vicenda, sottolineando come la relazione tra l'imputato e la persona offesa fosse caratterizzata da continue minacce, rese evidenti, oltre che dal racconto reso da quest'ultima, anche dai messaggi scambiati tra i due, e come tali atteggiamenti minatori avessero coartato il volere della donna alla dazione del denaro richiesto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato, infine, che, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali purchè abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza (Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713); contributo, nella specie, inapprezzabile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di parte civile. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi