Cassation Court dismisses appeal against penalty application for theft as inadmissible due to untimely grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the penalty application inadmissible without formalities. The appellant, Mejri Abdsattar, challenged a sentence for aggravated theft with recidivism, arguing for specific procedural grounds. The court ruled that the requested review was not deducible within the statutory time limits and thus barred by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 c. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications must be lodged within strict deadlines; grounds not deducible within these limits render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJRI ABDSATTAR ( CUI 01IPF39 ) nato il 30/01/1972 avverso la sentenza del 21/04/2022 del TRIBUNALE di VERONA OSSERVA Rilevato che l'imputato MURI Abdsattar, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Verona ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di furto aggravato, con la recidiva, giudicate le concesse attenuanti generiche in termini di equivalenza con le aggravanti (in Verona, 10/12/2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello enia-Serrao ya/b)2vP,eta-eoty3e—(2e2 D E POSI IN CI