Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to state specific legal grounds and factual data supporting the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to articulate specific legal grounds and supporting factual data as required by law. The appellant argued against a conviction for burglary where generic recidivism was recognized over contested prior offenses. The court rejected the appeal, ruling that without these essential elements, the appeal cannot proceed to substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, c.p.p.; The appeal must be accompanied by specific requests and the legal and factual grounds supporting them, otherwise it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGLAUDI CATERINA nato a CUORGNE' il 16/08/1961 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione DEGLAUDI Caterina ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Ivrea, con la quale l'imputata è stata condannata per il reato di furto in abitazione, riconosciute le generiche prevalenti sulla contestata recidiva (in Cuceglio, 13/6/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché il motivo non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore LLPresidente Gabriella Cappello Euòepiagerrao D E POSITATA IN CANCI I '" \ 2 5 NOV