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Ordinanza — n. 44969/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise substitution of penalty argument in appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44969/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible because the ground of law regarding the substitution of a custodial sentence with a pecuniary one was not raised in the appeal act. The appellant argued for this substitution, but the court held that such issues are generally subject to the principle of devolution and cannot be raised ex officio unless explicitly listed in the appeal. Consequently, the court ruled that the lower court lacked the power to apply the substitution without a specific request in the appeal act.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 597, comma quinto, c.p.p.; Art. 58, legge n. 689 del 1981: The appeal is inadmissible if the ground of law concerns a matter not deduced in the appeal act, as the appellate judge lacks ex officio power to substitute penalties unless specifically requested.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal principle of devolution substitution of penalty ex officio power appeal act requirements sanzione sostitutiva pena complementare pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Art. 597, comma quinto, c.p.p.
Art. 58, legge n. 689 del 1981
pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n.
Art. 524, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017
606, comma 3, c.p.p., perché proposto per un motivo non dedotto con l'atto di gravame (ex multis, sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Rv.
sez. 5, n. 111 del 10/9/2021
269745; sez. 5, n. 111 del 10/9/2021), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (sez.
Sez. U, n. 12872 del 19/1/2017, Punzo
Corte cost. n. 186/2000
689 del 1981); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOHAMED ALI nato il 07/05/1992 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione BEN MOHAMED Ali ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Imperia, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (in Sanremo, 23/6/2017), ritenute le generiche equivalenti alle aggravanti; considerato che il ricorrente ha dedotto violazione di legge per carenza della motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per un motivo non dedotto con l'atto di gravame (ex multis, sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Rv. 270316; n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; sez. 5, n. 111 del 10/9/2021), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (sez. 2, n. 6131 del 29/1/2016, Menna, Rv. 266202); che, nella specie, la questione non è rilevabile d'ufficio (Sez.

U, n. 12872 del 19/1/2017, Punzo, Rv. 269125, in cui si è precisato che, il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore Gabriella Cappello 2 25 N 022