Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44964/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement as inadmissible due to untimely filing under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ienna Cristian against a Palermo sentencing agreement inadmissible. The defendant argued for a retrial based on specific legal grounds, but the court found these arguments could not be raised at this stage. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements must be filed within strict deadlines; arguments not deducible within this period are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing agreement procedural deadline Cassazione ordinanza untimely filing protezione dalla disdetta concorso di motivi di sospensione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen.
309/1990 (in Palermo, 19/4/2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art.
Art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen.
pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art.
Art. 616 c.p.p.
C. Cost. 186/2000
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art.
articolo 616 c.p
50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENNA CRISTIAN nato a PALERMO il 19/05/2001 avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMO OSSERVA Rilevato che l'imputato IENNA Cristian, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (in Palermo, 19/4/2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022. Il Consigliere estensore Gabriella Cappello - D E POSIT IN CANCI I 3 25 NO 022 IL CANCELLII: