Italian Court dismisses appeal against sentencing agreement as inadmissible due to untimely filing under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ienna Cristian against a Palermo sentencing agreement inadmissible. The defendant argued for a retrial based on specific legal grounds, but the court found these arguments could not be raised at this stage. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 c. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements must be filed within strict deadlines; arguments not deducible within this period are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IENNA CRISTIAN nato a PALERMO il 19/05/2001 avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di PALERMO OSSERVA Rilevato che l'imputato IENNA Cristian, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (in Palermo, 19/4/2021); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022. Il Consigliere estensore Gabriella Cappello - D E POSIT IN CANCI I 3 25 NO 022 IL CANCELLII: