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Ordinanza — n. 44955/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44955/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds cited by the appellant did not fall within the limited categories permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the equivalence of generic mitigating circumstances, yet the law allows appeals only regarding the expression of the accused's will, legal qualification, correlation between request and judgment, or legality of the penalty. Consequently, the Court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; Art. 391-ter, cod. pen.: An appeal against a sentence of application of penalty is inadmissible if it does not address one of the specific grounds enumerated in Article 448, such as the expression of the accused's will or the legal qualification of the act.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances Article 448 Code of Criminal Procedure de plano inadmissibility equivalence of mitigating factors aggravamento della pena attenuazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con ricorso proposto per il tramite del difensore, Salvatore Rispoli impugna la sentenza del Tribunale Bologna con cui, ex art. 444 cod.
Art. 391-ter, cod. pen.
pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 391-ter cod.
Legge n. 103 del 2017
Considerato infatti, le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso proposto per il tramite del difensore, Salvatore Rispoli impugna la sentenza del Tribunale Bologna con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art.
art. 391-ter cod. pen
pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISPOLI SALVATORE nato a NAPOLI il 09/11/1986 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdata aijg.aI1epajti- A.,1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso proposto per il tramite del difensore, Salvatore Rispoli impugna la sentenza del Tribunale Bologna con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all'art. 391-ter cod. pen. in Bologna sino al 31 maggio 2022.

2. Il ricorrente censura la ritenuta equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti. Considerato infatti, le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci