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Ordinanza — n. 44952/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural preclusion and lack of oral hearing request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different evidentiary interpretation and a personal hearing via video recording, but the Court found these claims precluded in the final instance and unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected because the defense had not formally requested an oral hearing, rendering the alleged impediment irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on facts or evidence already evaluated by the lower courts, or if the appellant fails to request a personal hearing when no such impediment exists.

Parole chiave

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procedural preclusion final instance appeal oral hearing request evidentiary preclusion inadmissible appeal condono delle spese procedurali spese di difesa censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSSI DARIO nato a LUINO il 30/04/1972 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bossi Dario e i motivi aggiunti con cui si ribadiscono i motivi di ricorso, si contestano le ragioni che hanno portato alla fissazione del ricorso presso la settima sezione penale, richiedendo, al contempo, che lo stesso sia rimesso "ad altra sezione"; viste le memorie trasmette personalmente dal ricorrente, le plurime "mail" inviate personalmente da Bossi Dario a questa Corte ed indirizzate, sia all'autorità emittente la sentenza che a questa Corte, vista la memoria presentata a mezzo "mail" il 28 ottobre 2022 dall'avvocato Corrado Viazzo che ha ribadito la richiesta di annullamento della decisione impugnata;

OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che tenta di accreditare una differente lettura delle risultanze processuali adeguatamente apprezzate dai Giudici di merito, è declinato in fatto e pertanto precluso in sede di legittimità specie perché fa diretto riferimento agli elementi probatori; che il secondo ed il terzo motivo, che muovono dal comune dato che avrebbe visto il ricorrente richiedere, personalmente e con invio a mezzo PEC al Collegio territoriale, di essere sentito personalmente con istanza di videoregistrazione dell'udienza, sono manifestamente infondati tenuto conto che la difesa non aveva avanzato richiesta di trattazione orale, circostanza che rende irrilevante il prospettato impedimento a comparire di cui è cenno nel ricorso; rilevato che le ragioni sopra espresse dalla difesa non risultano intaccate da quanto evidenziato con la memoria ed i motivi aggiunti di cui sopra, fermo restando che è preclusa alla parte la diretta interlocuzione con questa Corte, se non per il tramite del difensore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d