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Ordinanza — n. 44936/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and fine gradation, citing statutory discretion and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44936/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sana Jaiteh inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the specific recidivism classification and the severity of the monetary penalty imposed by the Court of Appeal. The court rejected these claims as repetitive and insufficient, noting that the lower court correctly applied the law and exercised its discretion appropriately within the statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal based on repetitive arguments already refuted by the appellate court is inadmissible, and the sentencing judge's discretion regarding fine gradation is valid if motivated by general criteria of gravity and delinquency capacity without requiring exhaustive detail unless the penalty vastly exceeds the statutory range.

Parole chiave

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specific recidivism monetary penalty gradation judicial discretion inadmissible appeal repetitive argument versamento dell'anticipo delle spese condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANA JAITEH nato il 23/02/1996 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso presentato da Sana Jaiteh; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso risulta reiterativo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver correttamente rilevato che la stessa dovesse essere correttamente qualificata come recidiva specifica infraquinquennale, così correggendo la decisione di primo grado, ha rappresentato come l'episodio che ha visto coinvolto il ricorrente risulta sintomo di aumentata pericolosità sociale, dando così conto dell'esistenza dei presupposti per la applicazione dell'art. 99 cod. perì.; osservato che, quanto alla gradazione della pena pecuniaria, corretta risulta la motivazione che ha fatto riferimento alla sua adeguatezza, che ha comunque ridotto dimezzandola la pena irrogata dal Tribunale, così facendo venire meno, di fatto, le prospettate censure rivolte alla sua eccessiva determinazione; che, nondimeno, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d