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Ordinanza — n. 44781/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of novelty and failure to raise second ground in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44781/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Eduardo Fiore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the first ground regarding the subjective element of the crime was not admissible in cassation as it merely reproduced arguments already fully examined by the lower court. Furthermore, the second ground concerning Article 131 bis of the Penal Code was rejected because it was not raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not new or if a ground not raised in the appeal is introduced for the first time in cassation.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of novelty failure to raise ground subjective element of crime procedural costs formazione di una pena complessiva remissione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è sorretto da pertinenza censoria in quanto non dedotto in appello.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da FIORE EDUARDO, nato a Napoli 28/10/1967 avverso la sentenza del 15 aprile 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, afferente alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di evasione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, che correttamente ha valorizzato la piena consapevolezza e volontà dell'imputato di allontanarsi dalla propria abitazione, trattandosi di fattispecie incriminatrice a dolo generico (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato).

Considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è sorretto da pertinenza censoria in quanto non dedotto in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 o tobre 2022 Il Consigli re e t nsore VPrsi