Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 44774/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds merely repeat lower court's rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Petrone Charlie inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding the recognition of minor offense status, recidivism exclusion, and general mitigating circumstances. The court ruled that these arguments were merely reproductions of criticisms already thoroughly examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if the grounds are merely reproductions of criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Supreme Court admissibility of appeal repetition of arguments lower court review procedural costs motivi di cassazione revisione della sentenza penale riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da PETRONE CHARLIE, nato a Napoli il 26/05/1985 avverso la sentenza del 19 gennaio 2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Orlando Villoni OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso, afferenti rispettivamente al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, all'omessa esclusione della recidiva e all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pp. 5-6 del provvedimento impugnato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigier 1ensore Il Presi