Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding external continuation of crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for external continuation of crimes under Article 81 of the Penal Code, but the lower court correctly applied the law to find the facts were occasional and lacked a unitary design. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and dismissed the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 c.p.; The claim for external continuation of crimes is inadmissible when the facts are occasional and lack a unitary design, rendering the argument manifestly unfounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZARA EMANUELE nato a PALERMO il 12/09/1979 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Emanuele Azzara ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 334 e 336 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi e dieci giorni di reclusione in ragione del proscioglimento da una concorrente contravvenzione.
Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato in relazione alla corretta applicazione fatta dalla Corte di merito dell'art. 81 cpv. cod. pen. rispetto all'invocata continuazione esterna tra fatti e situazioni nella fattispecie occasionali e non legate da alcun disegno unitario rispetto a quelle oggetto di pregresso giudizio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere estersore Il Presidente Orlando VillQili a Petr iellj D E POSITATA IN CANC13.111 lA 24