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Ordinanza — n. 44748/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to contest drug trafficking responsibility on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44748/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Kassama Sulayman inadmissible and ordered him to pay court costs. Sulayman argued the criminal act was irrelevant under Article 75 of the Penal Code, but the court noted he failed to contest his responsibility for the drug trafficking charge during the appeal. Consequently, the appeal was rejected because the procedural requirement to challenge the specific charge was not met.

Regesto Legislator

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Art. 75 st. d.P.R.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to contest the criminal responsibility for the charged offense in the act of appeal, rendering the subsequent argument regarding the irrelevance of the act procedurally improper.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility drug trafficking responsibility failure to contest charge Article 75 Penal Code procedural default appeal imputazione per reati di stupefacenti scemata imputabilità sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 75 st. d.P.R.
Rilevato che il motivo dedotto si rivela improponibile oltre che manifestamente infondato in ordine alla allegata irrilevanza penale del fatto (art. 75 st. d.P.R.), avendo oltre tutto il ricorrente omesso di contestare con l'atto di appello la responsabilità per la cessione di sostanza drogante in addebito.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASSAMA SULAYMAN nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; Rilevato che Sulayman Kassama ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto si rivela improponibile oltre che manifestamente infondato in ordine alla allegata irrilevanza penale del fatto (art. 75 st. d.P.R.), avendo oltre tutto il ricorrente omesso di contestare con l'atto di appello la responsabilità per la cessione di sostanza drogante in addebito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere et sore I I Presidente Orlane i -i/M . ,,,..., •,....___ Anna Petruzz llis DE E l' OSITAT