Italian Court dismisses appeals as mere repetitions of lower court grievances without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Montalbano and Rezzonico inadmissible, ruling they were mere repetitions of grievances already addressed by the Court of Appeal. The court found the first appeal's claim of being a mere name-holder failed to challenge the lower court's logical assessment of subjective intent, while the second appeal regarding minor offense status was barred by established precedent due to significant tax evasion. Consequently, the appeals were rejected, and both defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals that merely reiterate grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance without presenting new legal arguments or facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTALBANO SALVATORE nato a PALERMO il 06/05/1960 REZZONICO NARCISO nato a BINAGO il 08/09/1949 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIANNI FILIPPO REYNAUD; Ritenuto che i tre motivi dei ricorsi sono tutti inammissibili, trattandosi della mera reiterazione di doglianze proposte con l'atto di appello, adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con non illogiche argomentazioni, in aderenza a consolidati orientamenti interpretativi; Rilevato, in particolare, che il primo motivo del ricorso di Salvatore Montalbano - con cui si censura il vizio di motivazione in punto affermazione di responsabilità dell'imputato sul piano soggettivo, sul rilievo che il ricorrente sarebbe stato un mero prestanome, avendo assunto la carica di rappresentante legale della società solo a ridosso delle scadenze fiscali ed essendo poi subito sostituito - non tiene conto delle argomentate osservazioni (pag.
6) con cui la sentenza reputa sussistente l'elemento soggettivo doloso, con valutazioni di merito non manifestamente illogiche, e quindi in questa sede non ulteriormente scrutinabili, che, contrariamente a quanto opina il ricorrente, sono del tutto aderenti ai principi di diritto richiamati dalla Corte territoriale ed in ricorso non contestati; Considerato, del pari, che il secondo, comune, motivo di ricorso non inficia la logicità del mancato riconoscimento dell'invocata ipotesi della particolare tenuità del fatto, valendo in senso ostativo (cfr.
Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546), a tacer d'altro, la non tenuità del danno erariale in entrambi i casi arrecato, essendone derivate evasioni d'imposta in misura apprezzabilmente superiore alla soglia di punibilità; Ritenuto che il terzo motivo, con cui entrambi i ricorrenti si dolgono del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, oltre che per i motivi sopra indicati, anche perché è il frutto di valutazioni discrezionali del giudice di merito non illogicamente argomentate e con le quali sono state adeguatamente vagliate le censure difensive sul punto proposte con il gravame senza che i ricorrenti contestino specificamente, neppure confrontandovisi, le ragioni del loro rigetto quali esposte alle pagg. 6 e 7 della sentenza, la cui semplice lettura rivela la totale inconsistenza delle doglianze;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i