Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds in appeal grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Di Blasio's appeal against the second-instance conviction inadmissible. The appellant failed to specify the exact grounds for challenging the lower court's reasoning, violating the requirement of particularity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the grounds for criticism to allow the reviewing judge to exercise their supervisory power, otherwise it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASIO GIOVANNI nato a PESCARA il 24/06/1975 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 10/02/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Pescara in data 23/06/2020, nei confronti di GIOVANNI DI BLASIO in relazione al reato p. e p. dall'art. 640 cod. pen. Considerato che i due motivi di ricorso sono infondati, poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. sul punto Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822); ritenuto pure che la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le dichiarazioni della p.o. e la puntuale attività istruttoria, consistita in acquisizioni dei riscontri documentali - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/06/2022 Il Co