Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the claim regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for acquittal based on specific legal grounds, but the court ruled the request was generic and did not comply with the strict requirements of Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and fails to cite specific grounds for violation of law as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATIK HAMZA nato il 24/01/1995 avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di MILANO/dato av udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 24277/22 Atik
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Hamza Atik ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 10 di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04