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Ordinanza — n. 44346/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44346/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Marchese Filippo Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a lower court conviction for a crime under Article 385 of the Penal Code, arguing against the exclusion of justifying causes. The court rejected these arguments as mere factual complaints lacking specificity and not permitted in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction without specific legal grounds.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Review Appeal Inadmissible Factual Complaints Exclusion of Justifying Causes Article 385 Penal Code Court Costs Sanction Supreme Court Decision motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
2 in punto di esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e 3 quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
e 3 quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 54 cod. pen
2 in punto di esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e 3 quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESE FILIPPO FRANCESCO nato a ERICE il 30/08/1992 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 24220/22 MARCHESE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto che, inoltre, detti motivi sono privi di specificità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2 in punto di esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e 3 quanto alla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso