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Ordinanza — n. 44320/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as withdrawn by the appellant, ordering payment of procedural costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44320/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant, Alberto Finizio, voluntarily withdrew the lawsuit after filing it. The appellant submitted a personal renunciation of the appeal on July 26, 2022, which was transmitted to the court on July 28, 2022. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected and ordered the appellant to pay procedural expenses and a fine of 500 euros.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A withdrawal of an appeal rendered after its filing renders the appeal inadmissible, entailing the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of appeal procedural costs criminal procedure code voluntary renunciation court order fines and penalties lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIZIO ALBERTO nato a ROMA il 02/02/1973 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Alberto Finizio, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe. 2. Considerato che il ricorrente, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, ha fatto pervenire la rinuncia personale al ricorso, datata 26.7.2022 e trasmessa dalla matricola della casa circondariale di Rebibbia il 28.7.2022. 3.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022