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Ordinanza — n. 44284/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual re-evaluation and excessive pecuniary penalty with damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44284/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ernesto Antonio Sossi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appeal challenged the conviction for aggravated threats, arguing the penalty was excessive and facts were misinterpreted. The court rejected this because the first-instance judge's factual findings were clear and the appeal improperly sought a new evaluation of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1, lett. n) della legge delega n. 468 del 1999; Art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000: Appeals against sentences applying only pecuniary penalties are inadmissible, and cassation review is barred from re-evaluating factual elements or adopting new fact-finding parameters.

Parole chiave

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pecuniary penalty appeal cassation inadmissibility factual re-evaluation aggravated threats judicial review limits riscossione di pene pecuniarie minaccia nel diritto penale risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 1, lett. n) della legge delega n. 468 del 1999
426 del 2008 - è che l'art. 17, comma 1, della legge delega n.
Art. 37 del d.lgs. n. 274 del 28/8/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 2016, El Hajji
Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 2016, El Hajji, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
2021, F., Rv, 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

!a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOSSI ERNESTO ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 09/09/1973 avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, che, in considerazione della condanna di Ernesto Antonio Sossi alla sola pena pecuniaria, da parte del Giudice di Pace di Reggio Calabria, in relazione al reato di minaccia aggravata, ha trasmesso l'appello del difensore dell'imputato a questa Corte regolatrice, qualificandolo correttamente come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 28/8/2000. Infatti, il profilo essenziale dell'assetto della disciplina delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dal giudice di pace così come configurato dal legislatore - un assetto delineato dalla giurisprudenza costituzionale con la sentenza n. 426 del 2008 - è che l'art. 17, comma 1, della legge delega n. 468 del 1999 e, in particolare, la lett.

n) della disposizione (che stabilisce l'«appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria») ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell'appellabílità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità; cionondimeno, l'espressione "quelle che applicano la sola pena pecuniaria", utilizzata dal legislatore delegante ai fini dell'individuazione di una delle tassative ipotesi sottratte alla regola della proponibilità dell'appello, è certamente riferibile alle sentenze che rechino "esclusivamente condanna alla pena pecuniaria", mentre non anche alle sentenze in cui a questa condanna si accompagni quella al risarcimento del danno, in ragione del possibile, elevato grado di afflittivítà delle pronunce sul danno (cfr. Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 2016, El Hajji, Rv. 266059, in motivazione).

2. Considerato che l'impugnazione, qualificata come ricorso e composta di un unico motivo, volto a contestare la colpevolezza del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio, è inammissibile in quanto formulata secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché, come noto, sono precluse alla Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv, 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di primo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria attraverso le testimonianze, credibili e precise.3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così