Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ivano Pascucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pascucci challenged a second-instance judgment that convicted him of aggravated injuries while simultaneously absolving his co-accused, who was also the victim of the reciprocal assault. The court rejected the arguments as repetitive of the lower court's reasoning and manifestly unfounded, noting that the appellate court's evaluation of evidence and the defendant's conduct fell within the exclusive prerogative of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and appeals based on manifestly unfounded arguments or reiterative reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCUCCI IVANO (ANCHE PARTE CIVILE) nato a TERMOLI il 17/10/1970 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti da Ivano Pascucci - condannato per il reato di lesioni aggravate ai danni di Cataldo Sinopoli e, contemporaneamente, persona offesa del reato di lesioni di cui era imputato nel medesimo processo lo stesso Sinopoli, assolto in primo e secondo grado dal reato "reciproco" - sono inammissibili poiché reiterativi delle ragioni già formulate con l'appello e manifestamente infondati, oltre che strutturati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.
Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ebbene, sicuramente è costruito secondo le citate, inammissibili direttrici di censura "in fatto" il primo motivo formulato dal ricorrente, volto a contestare il significato delle prove raccolte nel corso del giudizio di merito nei suoi confronti, nella sua qualità anche di persona offesa dal reato commesso da Sinopoli, coimputato assolto, del quale chiede la condanna agli effetti civili. Non si ravvisa, invece, alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulla chiara ricostruzione probatoria che ha messo in evidenza le ragioni di colpevolezza del ricorrente. 1.1.
Inoltre, anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la difesa ha richiamato l'incensuratezza del ricorrente ed il suo buon comportamento processuale, evidenziando che insistere sulla gravità del fatto commesso e delle lesioni provocate sarebbe illogico da parte del giudice. Tuttavia, uno dei parametri di giudizio fondamentali ex art. 133 cod. pen. è proprio collegato alle modalità dell'azione ed alla gravità della condotta, che diviene sintomatica anche dell'intensità del dolo: il giudizio della Corte d'Appello è, quindi, privo di illogicità manifeste e impedisce il sindacato del giudice di legittimità di fronte ad una valutazione che, se adeguatamente motivata, rimane prerogativa del giudice di merito.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il