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Ordinanza — n. 44145/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44145/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kadri Moez inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for acquittal based on legal violations and excessive sentencing, but the court found these grounds too generic. The decision rests on the requirement that appeals must provide specific evidentiary circumstances or concrete argumentative flaws to be reviewable.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and arguable; generic assertions without concrete evidence or demonstrable inconsistencies are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity court costs Italian criminal procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADRI MOEZ nato il 30/10/1978 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Kadri Moez, con i quali si contesta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'eccessività della pena e comunque, vizi della motivazione, sono inammissibili per assoluta genericità ; considerato che i motivi si risolvono in una mera enunciazione non argomentata, in quanto il ricorso non indica circostanze o evidenze, che avrebbero imposto l'assoluzione dell'imputato né evidenzia specifiche incongruenze o carenze argomentative, suscettibili di controllo e di censura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore Il residente