Cassation court dismisses appeal for generic legal violation claim lacking specific factual grounds regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Verola Mauro inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving stolen vehicles and goods. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found this argument baseless because the appellate judge already provided sufficient reasoning regarding the defendant's social danger and lack of repentance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal based on a generic allegation of legal violation is inadmissible if the lower court's decision contains a congruent reference to the decisive elements regarding the denial of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEROLA MAURO nato a NAPOLI il 06/03/1982 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17/11/2021, ha confermato la sentenza Tribunale di Napoli nei confronti di Verola Mauro in relazione al reato di ricettazione di veicolo e di merci. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura genericamente la violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 sulla pericolosità e l'allarme sociale della condotta dell'imputato nonché sulla mancanza di segni resipiscenza o di qualsivoglia atteggiamento collaborativo in fase di indagini e in dibattimento). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre ente