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Ordinanza — n. 44108/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for denying generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Copalea Chilimbar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing a violation of law and lack of reasoning. The court rejected this, noting that the appellate judge adequately referenced the defendant's positive lack of elements and prior criminal record, which sufficed for the denial.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is a generic claim of legal violation or lack of motivation, provided the lower court's decision contains a congruent reference to the decisive elements considered by the judge.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal lack of specific grounds appellate court reasoning criminal liability reduction pena pecuniaria non riscuotibile attenuazione della pena indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPALEA CHILIMBAR nato il 05/05/1992 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 25/01/2022, ha confermato la sentenza Tribunale di Massa nei confronti di Copalea Chilimbar in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 231/2007. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura del tutto genericamente la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 sull'assenza di elementi positivi, neppure allegati dalla difesa ricorrente, sull'entità delle somme prelevate e sulla personalità negativa del reo, già condannato per altri reati);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pre ente