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Ordinanza — n. 44091/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44091/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Vendola Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for the crime of receiving stolen goods, arguing a violation of law. The court rejected this claim because the argument merely repeated factual assessments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited lack specificity and merely reproduce factual arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of facts criminal liability receiving stolen goods court costs Cassazione reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENDOLA FRANCESCO nato a TERLIZZI il 24/05/1961 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27/04/2021, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Trani, articolazione territoriale di Andria, nei confronti di Vendola Francesco, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato sub A) perché estinto per intervenuta prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, puntali e persuasivi argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 2 sull'irrilevanza della fattura prodotta e sulla circostanza che i telefoni, presentati e inscatolati in confezioni del tutto simili a quelle degli apparecchi Apple, fossero supportati da un sistema operativo diverso, a dimostrazione della consapevolezza dell'imputato di avere acquistato merci di provenienza illecita).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presente i