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Ordinanza — n. 44083/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to voluntary withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44083/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Calamari Lorenzo and Dragotta Noemi inadmissible due to a lack of interest caused by their voluntary withdrawal. The lower court had previously convicted the defendants for offenses under Articles 110 and 628 of the Penal Code. The Supreme Court ruled that the withdrawal constitutes an irrevocable abdication of rights, rendering the appeals legally non-existent under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 589, Art. 591 c.p.p.: The withdrawal of an appeal is an irrevocable abdication of rights; consequently, appeals withdrawn for lack of interest are declared inadmissible without prejudice to the original judgment.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal lack of interest appeal inadmissible criminal appeal irrevocable abdication rights Cassazione ordinanza risarcimento per atto illecito esame di cassazione ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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Art. 589 c.p.p.
pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod.
Art. 591 c.p.p.
I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod.
art. 591 cod. proc. pen
I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art.
art. 589 cod. proc. pen
pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019
Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto l'inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (.Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, C., Rv.
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010
274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALAMARI LORENZO nato a PIACENZA il 30/08/1984 DRAGOTTA NOEMI nato a CASTEL SAN GIOVANNI il 28/03/1989 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 11/01/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi nei confronti di Calamari Lorenzo e Dragotta Noemi per il delitto di cui agli artt. 110, 628, comma primo e terzo n. 1, cod. pen. I ricorrenti avevano presentato diversi motivi di ricorso per il tramite del proprio difensore. In data 14/09/2022 è pervenuta regolare rinuncia al ricorso. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa.

Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto l'inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (.Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, C., Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916-01). Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore Il Pr--y•ent