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Ordinanza — n. 44070/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing of prescription argument and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44070/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of prescription was raised for the first time at the supreme court level, violating procedural rules. The appellant argued that the preventive measure prohibiting communication devices was generic, but the lower court had already rejected this claim. The supreme court dismissed the appeal as inadmissible and infounded, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 5 d. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; The argument regarding the genericity of preventive measures must be raised in the first instance, and failure to do so renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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preventive measures prescription argument cassation appeal inadmissibility procedural violation communication devices social danger lex loci delicti

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 5 d. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECCESE CRISTIAN nato a TRICASE il 16/12/1989 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Cristian Leccese ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo e, con l'unico motivo di ricorso, svolge in sede di legittimità una censura (relativa alla asserita genericità della prescrizione, collegata alla misura di prevenzione applicata, di non detenere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente) che non risulta avere avanzato nella competente sede di merito e si palesa, per ciò solo, inammissibile; ritenuta, comunque, la censura del tutto infondata, in quanto la prescrizione di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente rientra tra i molteplici divieti limitativi della libertà personale che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.

Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il giudice della prevenzione può ravvisare più confacenti a tutelare la collettività dalla ritenuta pericolosità sociale del soggetto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres