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Ordinanza — n. 44042/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against jurisdictional declination ruling as non-appealable under principle of taxativity of remedies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued that the lower court erred in declining jurisdiction to Novara, claiming the Sassari magistrate should have verified compliance with the 1975 order. The court rejected this, ruling that such jurisdictional declinations are not appealable to the Cassation but only trigger a conflict of competence procedure.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, commi 5-7 Ord. pen.; Under the principle of taxativity of remedies, a judicial decision declaring incompetence for territorial reasons is not appealable to the Court of Cassation and can only give rise to a conflict of competence.

Parole chiave

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principle of taxativity of remedies conflict of competence jurisdictional declination non-appealable decision territorial competence competenza attribuita incompetenza territoriale vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, commi 5, 6, 7 Ord. pen.
35654 del 13/02/2019, Attanasio, non mass), osservando che - in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35-bis, commi 5, 6, 7, Ord.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, n. 35654 del 13/02/2019
Cass. Sez. 5, n. 14892 del 29/01/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; a Considerato che con l'ordinanza in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha declinato la propria competenza a decidere sul reclamo proposto da Alessio Attanasio in relazione all'esatta ottemperanza del provvedimento emesso dallo stesso Magistrato in data 14 marzo 2017, evidenziando, a ragione della decisione, come le questioni poste dal detenuto, concernenti le limitazioni eventualmente collegate al regime ex art 14 bis I. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), non potessero che essere poste al magistrato di sorveglianza di Novara, luogo di detenzione del condannato;

Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, Attanasio denuncia violazione di legge penale, lamentando l'erroneità della dichiarazione d'incompetenza per territorio, come peraltro già statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35654 del 13/02/2019, Attanasio, non mass), osservando che - in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35-bis, commi 5, 6, 7, Ord. pen. secondo le quali il magistrato di sorveglianza, quando accoglie la richiesta di ottemperanza in relazione a un provvedimento emesso in sede di reclamo ex art. 69 del citato testo normativo, nomina, ove occorra, un commissario ad acta e conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario - il Magistrato di sorveglianza di Sassari, avrebbe dovuto svolgere gli opportuni accertamenti e le necessarie valutazioni di merito, verificando se l'ottemperanza fosse stata compiuta o se sussistessero le condizioni per l'adozione di ulteriori provvedimenti, ivi compresa l'eventuale sostituzione del commissario ad acta;

Ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in base al principio della tassatività dei mezzi gravame, il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza; Richiamata la correttezza di detto principio anche per il caso - come quello che ci occupa - in cui il provvedimento con il quale il giudice declina la propria competenza sia reso in forma di ordinanza anziché di sentenza (Cass.

Sez. 5, n. 14892 del 29/01/2010, Bondi, Rv. 246845); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 sett