Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late procedural objection and non-reviewable sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Benito Frappampina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that defense notices were not sent to his retained lawyer and that generic mitigating circumstances were unjustifiably denied. The court ruled that the procedural defect was waived because the defense had two lawyers and never raised the issue, while the sentencing decision was legally unreviewable as it lacked manifest illogic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A procedural objection regarding notice to a defense attorney is inadmissible if raised late and not previously devolved to the appellate court, and the denial of generic mitigating circumstances is unreviewable unless the reasoning is manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAPPAMPINA BENITO nato a BARI il 23/09/1986 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 21/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI, in data 26/11/2020, nei confronti di FRAPPAMPINA BENITO in relazione ai reati di ciii agli artt. 628 e 605 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per mancata notifica al difensore di fiducia avv. Marisa Ancona dell'avviso per la richiesta di giudizio abbreviato e del decreto di citazione per il giudizio di appello. Ci si duole anche del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. L'imputato aveva nominato due difensori, sicché l'omissione degli avvisi indicati in ricorso ad uno dei due avrebbe dovuto essere dedotta per tempo dal codifensore, cosa che non era mai avvenuta, né la questione era stata devoluta alla Corte in un qualunque momento del giudizio di appello. Trattandosi di nullità a regime intermedio la eccezione, nei termini posti, è inammissibile (Sez. 3, n. 38021 del 12/06/2013, Esposito, Rv. 256980). Peraltro, la difesa aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato per la gravità della violenza esercitata sulla vittima. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.