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Ordinanza — n. 43738/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding theft and money laundering, upholding conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Bisazza and Iannuli inadmissible, rejecting their claims regarding prescription, intent, and mitigating circumstances. The court found that the theft statute of limitations had not expired due to a factual error in the lower court's timeline, and that Iannuli's guilty intent was established by his son's possession of stolen goods without a valid explanation. Furthermore, the denial of generic mitigating circumstances for Bisazza was deemed legally sound and not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 158 c.p.; Art. 624, 648 c.p.: The statute of limitations for theft does not run if the alleged date differs from the actual facts; the subjective element for money laundering can be proven via unexplained possession of goods, and the refusal of generic mitigating circumstances is reviewable only for manifest illogic.

Parole chiave

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statute of limitations theft money laundering intent generic mitigating circumstances inadmissible cassation appeal possession of stolen goods ricettazione circonvenzione illecita dolo determinante

Disposizioni normative citate

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Art. 158 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 648 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Il comportamento della Bisazza è stato considerato grave perché reiterato nel tempo e con abuso della fiducia della vittima, ciò che ha impedito l'applicazione dell'art. 62-bis cp.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv.
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BISAZZA ANGELA nato a MESSINA il 23/11/1970 IANNULI CARMELO nato a MESSINA il 14/09/1987 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO . di MESSINA, con sentenza in data 11/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 16/04/2019, nei confronti di BISAZZA ANGELA, IANNULI CARMELO, in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 648 cp. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti, deducendo violazione di legge per la mancata prescrizione del reato di furto (Bisazza) e quanto alla ritenuta sussistenza del dolo (Iannuli) ed inoltre la sola Bisazza si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I ricorsi sono inammissibili. Quanto alla prescrizione del reato di furto, la descrizione del fatto contenuto nella prima parte della sentenza, in uno alle indagini espletate, fa riferimento non al 1995 ma al 2013, sicché la prescrizione del reato di furto contestato alla Bisazza non è maturata. Lo Iannuli, figlio della ricorrente, non ha giustificato il possesso dei beni della vittima ripetutamente da lui venduti presso un compro oro e consegnatigli dalla madre che li rubava alla vittima, a conferma della sinergia tra l'azione della prima e quella del ricettatore.

La responsabilità dello Iannuli è stata ritenuta tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei titoli di provenienza furtiva in oggetto. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

IL n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Il comportamento della Bisazza è stato considerato grave perché reiterato nel tempo e con abuso della fiducia della vittima, ciò che ha impedito l'applicazione dell'art. 62-bis cp. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cass