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Ordinanza — n. 43512/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43512/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints and arguments regarding the merits of the case. The appellant challenged the lower court's findings on evasion and the denial of non-prosecution based on the duration of the ban, but failed to provide adequate legal contrast to the evidence. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist merely of factual complaints or reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
admissibility appeal factual complaints merit arguments interest of law evasion crime non-prosecution cause court costs esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Abeeluck Teeluckpersad, nato a Port Louis il 11/9/1962 avverso la sentenza del 15/3/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia con riferimento alla responsabilità del reato di evasione che sul diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto non essendo stato accertato che la durata dell'allontanamento sia stata breve; tale motivazione, anche in assenza di precedenti condanne (erroneamente valori:zzata dalla Corte di merito per inferirne la non abitualità della condotta illecita tenuto conto che il ricorrente è attinto da soli due precedenti e non numerosi precedenti), non è adeguatamente contrastata nel ricorso che reitera motivi di merito (che l'imputato si trovasse in casa al momento del controllo e non avesse udito il campanello) che non contrastano adeguatamente (anche per la rilevata genericità) la ricostruzione accusatoria condivisa dalla sentenza impugnata e adeguatamente motivata con riguardo alle evidenze di prova risultanti dall'accertamento dei verbalizzanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022