Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of facts and arguments already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense arguments regarding drug possession and mitigating circumstances were merely repetitive of issues already fully examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant's attempt to re-litigate the personal circumstances and conservation methods of the drugs failed as these facts had been adequately evaluated with correct legal reasoning in the prior judgment. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are purely factual repetitions of issues already decided or if they constitute a mere restatement of arguments previously rejected with correct legal reasoning by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ruggiero Gennaro, nato a Napoli il 25/11/1974 avverso la sentenza del 7/6/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturato in fatto e, comunque, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato; che ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate dalla Corte di merito valorizzando i precedenti penali dell'imputato quale elemento negativo sul giudizio della personalità;
Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato trél ncorrenteIal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme