Cassation court dismisses appeal as suspended sentence inapplicable due to prior convictions and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to reject the suspended sentence. The appellant argued for the application of probation, but the court found prior final convictions for offenses exceeding three years and recidivism in resistance crimes. Consequently, the court ruled that these facts correctly prevented the suitability of probation for reeducation, making the appeal's legal arguments untenable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 167 c.p.; Art. 168 c.p.: Probation is inapplicable when prior final convictions exist for offenses exceeding three years or when recidivism is established, as these factors preclude the reeducation purpose.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grioli Santino, nato a Messina il 17/9/1997 avverso la sentenza del 29/10/20221 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti a denunciati vizi di violazione di legge e vizi di motivazione smentiti dalle corrette argomentazioni in diritto attraverso le quali la Corte di appello ha disatteso le censure dell'imputato sulla mancata applicazione della messa alla prova e del beneficio della pena sospesa.
Ostative all'applicazione della pena sospesa risultano le precedenti condanne definitive (per pena superiore a tre anni di reclusione), correttamente valutate, in una alla reiterazione di reati resistenza ascritti all'imputato nel procedimento, per escludere la idoneità della messa alla prova a realizzare la finalità di rieducazione. Si tratta di valutazione discrezionali, correttamente argomentate, che sfuggono a censure rilevabili in questa sede. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 20