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Ordinanza — n. 43315/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming necessity defense for breaking seals due to lack of inevitability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43315/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the lower court correctly rejected the necessity defense based on the absence of an inevitable danger. The appellant argued he broke seals to continue illegal construction to save his family, but the court found the prolonged building activity indicated a chronic need rather than an urgent emergency. Consequently, the appeal was rejected as inconsistent with statutory requirements and established case law regarding the necessity defense.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 349 comma 2 cod. pen.: The defense of necessity requires an inevitable danger; prolonged illegal construction without social services requests demonstrates chronic need rather than urgent necessity, rendering the defense inapplicable.

Parole chiave

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necessity defense illegal construction breaking seals inevitability requirement judicial custodian chronic housing need art 54 criminal code fabbisogno abitativo

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Pertanto, la doglianza oltre ad non essere coerente con il dato normativo, cui all'art. 54 cod. pen., non è conforme alla consolidata giurisprudenza (Sez.
Art. 349 comma 2 cod. pen.
art. 349 comma 2 cod. pen
art. 54 cod. pen
Pertanto, la doglianza oltre ad non essere coerente con il dato normativo, cui all'art. 54 cod. pen., non è conforme alla consolidata giurisprudenza (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17592 del 12/01/2006, Paoleschi, Rv. 234184 - 01
pen., non è conforme alla consolidata giurisprudenza (Sez. 3, n. 17592 del 12/01/2006, Paoleschi, Rv. 234184 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENZA ALFONSO nato a PALERMO il 03/05/1968 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Posto che con un unico motivo di ricorso il ricorrente Valenza Alfonso deduce la illogicità della motivazione, non avendo il giudice di merito ritenuto sussistente la scusante dello stato di necessità con riferimento alla realizzazione del reato di violazione di sigilli ex art. 349 comma 2 cod. pen. commesso nella qualità di custode giudiziario, in quanto costretto dalla necessità di proseguire lavori edilizi abusivi allo scopo di salvare sé e la propria famiglia dal pericolo di un grave danno;

Rilevato che le censure sono riproduttive di doglianze già disaminate dalla Corte territoriale con non illogica motivazione (v. pagg. 2 e 3), quindi, non consentite in sede di legittimità e manifestamente infondate perché, aventi ad oggetto enunciati in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, posto che è carente il requisito della inevitabilità del pericolo, come correttamente rilevato dal giudice a quo, che ha evidenziato che il ricorrente ha proseguito le opere edilizie in assenza di un permesso per costruire per un periodo di circa un anno, senza mai avanzare richieste ai Servizi sociali.

Il giudice ha anche ritenuto che il lungo tempo in cui si è protratta la costruzione dell'abitazione denota una situazione non contingente, ma al contrario, di cronica esigenza abitativa. Pertanto, la doglianza oltre ad non essere coerente con il dato normativo, cui all'art. 54 cod. pen., non è conforme alla consolidata giurisprudenza (Sez. 3, n. 17592 del 12/01/2006, Paoleschi, Rv. 234184 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il